(massima n. 1)
In tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Torino, 27/02/2020)