(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di legittimitā relativo a sentenza di assoluzione resa in grado d'appello promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla "regiudicanda" penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operativitā del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma č bilanciato dalla possibilitā, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato. (Annulla ai soli effetti civili, Corte Appello Bari, 07/02/2019)