Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5679 del 9 novembre 2018

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(massima n. 1)

In tema di manipolazione di mercato e di impatto degli artt. 50 della Carta di Nizza e 4 Prot. 7 CEDU, nella lettura offerta dalle Corti europee, sul "doppio binario sanzionatorio" previsto dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso di patteggiamento richiesto prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione può censurare il mancato proscioglimento dell'imputato per "bis in idem" ex art. 129 cod. proc. pen., soltanto nell'ipotesi eccezionale in cui la sanzione amministrativa già inflitta ai sensi dell'art. 187-ter del citato decreto sia commisurata in maniera tale da assorbire il disvalore della condotta, sia negli aspetti rilevanti a fini penali che in quelli posti a fondamento della complementare sanzione amministrativa, sicché il cumulo delle sanzioni risulti radicalmente sproporzionato. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva riportato sanzioni prossime ai minimi edittali in ciascuno dei due procedimenti, ritenute proporzionate alla complessiva gravità del fatto scrutinata dal giudice del patteggiamento secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.). (Rigetta, Tribunale Torino, 25/10/2016)

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