(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame dell'istanza di applicazione della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, č impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili i limiti alla denuncia dei motivi previsti dalla norma citata soltanto per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale Milano, 20/07/2018)