(massima n. 1)
A seguito della modifica, introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, del regime di procedibilitą nei procedimenti in corso per il delitto di minaccia grave che non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 339 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilitą ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilitą a querela, dalla quale discende la necessitą di applicare la sopravvenuta disciplina pił favorevole nei procedimenti pendenti). (Annulla senza rinvio, Corte Appello Napoli, 09/11/2018)