Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20772 del 24 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza - la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati; il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene, invece, in rilievo solo quando, sussistendo gią una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito, ex art. 129, comma 2, cit. (Conf. Sez. 3, n. 1540 del 1993, Rv. 195865 - 01). (Rigetta, GUP Varese, 24/01/2018)

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