(massima n. 2)
In tema di societą per azioni, il recesso, in base all'art. 2437-bis, comma 3, c.c., costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della societą e che č subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della societą; ne consegue che, in ragione della adozione di dette delibere, il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., tali deliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.