(massima n. 1)
La legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari da parte di un socio č subordinata al possesso di una quota di partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale, come previsto dall'art. 2377, comma 3, c.c. Nel caso in cui un socio abbia esercitato il recesso riducendo la propria partecipazione sotto tale soglia, perde la legittimazione attiva.