(massima n. 1)
Per proporre l'azione di annullabilitą delle delibere assembleari ex art. 2377 c.c., il socio deve possedere le azioni al momento dell'impugnazione e al momento della decisione, salvo il caso in cui la perdita di tale qualitą sia conseguenza diretta della delibera impugnata. La fusione per incorporazione, deliberata dalla societą stessa, non consente l'applicazione del principio della perpetuatio legitimationis.