Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12474 del 11 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo.

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