(massima n. 1)
L'estinzione di una societą di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese per intervenuto fallimento con procedura definita per insufficienza di attivo ex art. 118, n. 4, L. Fall., determina un fenomeno di tipo successorio che esclude la trasferibilitą delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi.