Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4460 del 20 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'estinzione di una societą di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese per intervenuto fallimento con procedura definita per insufficienza di attivo ex art. 118, n. 4, L. Fall., determina un fenomeno di tipo successorio che esclude la trasferibilitą delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi.

(massima n. 2)

Il mandato alle liti rilasciato da un amministratore gią cessato dall'incarico in relazione ad una domanda avanzata dalla societą ormai estinta difetta legittimazione attiva.

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