Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16607 del 14 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La mera cancellazione di una società dal registro delle imprese non può essere considerata sufficiente per dedurre la remissione del credito fatto valere in giudizio. Tale remissione deve essere invece allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie (ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore). In difetto di altri indici univoci sulla volontà remissoria si può ritenere avvenuto il trasferimento dei diritti della società ai soci.

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