(massima n. 1)
In base all'art. 2290 c.c., la responsabilitą del socio illimitatamente responsabile verso i terzi per le obbligazioni di una societą di persone si estende fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale responsabilitą sussiste anche per le obbligazioni sociali sorte e divenute esigibili durante il periodo di partecipazione del socio.