(massima n. 1)
Il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2, l.fall. - oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in estensione rispetto al fallimento della società - decorre, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, solo dalla diretta iscrizione nel registro delle imprese (e non dalla semplice emergenza da atti altrimenti iscritti) dei singoli fatti che determinano la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile a norma degli artt. 2284 e seguenti c.c.