(massima n. 1)
In tema di scioglimento delle società di fatto tra coniugi, il recesso di uno dei soci comporta lo scioglimento del solo rapporto societario limitatamente al socio recedente e non l'estinzione della società stessa, che rimane assoggettata alle regole generali applicabili alle società di persone. La causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ex art. 2272, n. 2, cod. civ., non può essere dichiarata se l'attività sociale prosegue e produce utili, essendo tale impossibilità incompatibile con la continuazione dell'attività sociale.