(massima n. 1)
E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione redatto dal condannato personalmente e privo della sua sottoscrizione, non potendo supplire a tale carenza la ricezione dell'atto da parte dell'istituto penitenziario, per il successivo inoltro all'autoritą giudiziaria ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., trattandosi di attivitą irrilevante ai fini dell'individuazione dell'autore dell'atto. (Dichiara inammissibile, Corte di Cassazione Roma, 24/03/2020)