(massima n. 1)
La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'istituto penitenziario soltanto all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Torino, 22/11/2018)