(massima n. 1)
Il difensore di soggetto detenuto non ha la facoltā di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, in quanto tale facoltā č riconosciuta dall'art.123, comma 1, cod. proc. pen. al solo imputato detenuto, essendo diretta a ovviare all'impossibilitā per quest'ultimo di recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la validitā della richiesta di traduzione all'udienza camerale dell'estradando detenuto inviata dal difensore, mediante posta elettronica certificata, alla direzione dell'istituto penitenziario). (Rigetta, Corte Appello Napoli, 28/08/2018)