(massima n. 1)
La facoltą concessa al detenuto di presentare impugnazione mediante atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., non preclude la possibilitą di avvalersi delle forme ordinarie previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (Conf. Sez. 1, n. 4312 del 1995, Rv. 202456-01). (Annulla senza rinvio, Trib. Sorveglianza Palermo, 11/01/2018)