(massima n. 1)
In tema di benefici fiscali "prima casa", il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 c.c. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali integra abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, atteso il carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione.