(massima n. 1)
Con la vendita di un bene assicurato si trasferisce all'acquirente anche la garanzia assicurativa (art. 1918 c.c.), e pertanto il venditore non č legittimato ad agire nei confronti della societā con cui ha stipulato il contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni verificatisi al predetto bene successivamente alla consegna di esso al vettore (art. 1510 c.c.).