(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro i danni, (nella specie, contro il furto), l'alienazione della cosa assicurata, secondo la disciplina dettata dall'art. 1918 c.c., comporta l'automatico subentrare dell'acquirente nel rapporto assicurativo ed il conseguente protrarsi in suo favore della copertura assicurativa, mentre l'eventuale inadempienza dell'alienante all'onere di comunicare all'assicuratore l'avvenuto trasferimento ed all'acquirente l'esistenza della polizza spiega rilievo solo al diverso fine della persistenza dell'obbligo dell'alienante stesso al pagamento dei premi nonché dell'insorgenza di una sua responsabilitą risarcitoria nei confronti dell'assicuratore o dell'acquirente, per i danni che a costoro siano derivati, ove non abbiano avuto aliunde notizia del trasferimento o dell'esistenza della polizza, dall'impossibilitą di esercitare il diritto di recesso loro rispettivamente riconosciuto dal terzo e quarto comma della citata norma.