(massima n. 1)
Nel rapporto tra mandante e mandatario senza rappresentanza teso all'intermediazione professionale, la responsabilità del mandatario può essere affermata in connessione con quella del mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato quando il mandatario stesso ha assunto direttamente obbligazioni specifiche ulteriormente ricevute e non incompatibili con lo schema generale del mandato.