Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6488 del 11 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, ove l'appalto sia a tempo determinato, trova applicazione l'art. 1671 c.c., che consente il recesso unilaterale e ad nutum del committente. Tale recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, indipendentemente dal termine stabilito per la scadenza del contratto, previo indennizzo per le spese sostenute e il mancato guadagno.

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