(massima n. 1)
Nel contratto di appalto il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 cod. civ., costituisce esercizio di diritto potestativo esercitabile ad nutum senza necessitą che ricorra una giusta causa; solo il recesso ex art. 1671 c.c. giustifica il riconoscimento a favore dell'appaltatore dell'indennizzo previsto dalla disposizione.