Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5019 del 26 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di appalto il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 cod. civ., costituisce esercizio di diritto potestativo esercitabile ad nutum senza necessitą che ricorra una giusta causa; solo il recesso ex art. 1671 c.c. giustifica il riconoscimento a favore dell'appaltatore dell'indennizzo previsto dalla disposizione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.