(massima n. 1)
Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi previsto dall'art. 1669 cod. civ. decorre solo dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravitā dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; l'accertamento del momento nel quale detta conoscenza č stata acquisita č riservato al giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitā se non entro i limiti del vizio di motivazione.