(massima n. 1)
La responsabilitā del costruttore per i gravi difetti dell'opera prevista dall'art. 1669 c.c. costituisce una speciale forma di obbligazione. Non č richiesto al committente provare il nesso causale tra i vizi e l'opera del costruttore; tale responsabilitā č presunta, salvo dimostrazione contraria da parte del costruttore mediante prove specifiche.