Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19121 del 11 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. č limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietā, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietā esclusiva di condomini.

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