(massima n. 1)
Qualora la rovina o il difetto di bene immobile sia imputabile a pił appaltatori, la responsabilitą di questi, nei confronti del committente o degli aventi causa del committente, a norma dell'art 1669 c.c., č regolata dal principio della solidarietą, sancito dall'art 2055 c.c., con la conseguenza che i predetti danneggiati possono pretendere l'intera prestazione risarcitoria da uno solo dei coobbligati, indipendentemente dalla misura del suo apporto causale (rilevante solo nei rapporti interni fra debitori solidali), ed ancorché, per decorso dei termini di decadenza e prescrizione fissati dal citato art. 1669 c.c., sia loro precluso di rivolgersi nei confronti degli altri coobbligati.