(massima n. 1)
I gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ. includono quelle alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene, compromettendone la durabilità e la funzionalità. Ciò comprende anche i difetti non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come infiltrazioni e umidità, se tali da influire negativamente sulla funzionalità e il godimento dell'immobile nel tempo.