Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1909 del 27 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice č tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravitā dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

(massima n. 2)

La polizza assicurativa decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 ha natura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, con conseguente legittimazione del terzo assicurato a far valere i diritti derivanti dal contratto, e non di assicurazione della responsabilitā civile, sia per la specifica previsione testuale, secondo cui essa deve essere stipulata dal costruttore "a beneficio dell'acquirente", sia per la ratio complessiva della disciplina legislativa, volta a garantire che la tutela dei diritti patrimoniali dell'acquirente dell'immobile da costruire non resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore.

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