(massima n. 1)
A fronte dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, co. 2 cod. civ., il giudice č tenuto a verificare il decorso dell'annualitā dalla data della denuncia, valutando altresė ed in concreto il momento in cui il committente ha acquisito consapevolezza obiettiva della gravitā dei vizi e della loro riconducibilitā causale all'esecuzione imperfetta dell'opera.