Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 367 del 8 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione all'art. 1669 c.c., l'onere della prova impone al costruttore di dimostrare che i gravi difetti dell'edificio siano ascrivibili a caso fortuito o all'opera di terzi. Tale onere č attenuato rispetto alla responsabilitā ex art. 2043 c.c., ove il danneggiato deve provare tutti gli elementi richiesti dalla norma, compresa la colpa del costruttore.

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