(massima n. 1)
In relazione all'art. 1669 c.c., l'onere della prova impone al costruttore di dimostrare che i gravi difetti dell'edificio siano ascrivibili a caso fortuito o all'opera di terzi. Tale onere č attenuato rispetto alla responsabilitā ex art. 2043 c.c., ove il danneggiato deve provare tutti gli elementi richiesti dalla norma, compresa la colpa del costruttore.