(massima n. 1)
L'amministratore di condominio č legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti di costruzione che, sebbene riguardino le parti comuni dell'edificio, incidano anche sulle unitā immobiliari in proprietā esclusiva, colpendo, dunque, l'edificio nella sua unitarietā complessiva.