Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19713 del 17 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., è necessario che il committente abbia una sicura conoscenza non solo dei difetti e dei vizi dell'opera, ma anche della loro gravità e del collegamento causale con l'attività progettuale e costruttiva espletata. La conoscenza delle sole manifestazioni dannose non è sufficiente a far decorrere il termine, che può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la natura e la causa dei difetti.

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