(massima n. 1)
Ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., è necessario che il committente abbia una sicura conoscenza non solo dei difetti e dei vizi dell'opera, ma anche della loro gravità e del collegamento causale con l'attività progettuale e costruttiva espletata. La conoscenza delle sole manifestazioni dannose non è sufficiente a far decorrere il termine, che può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la natura e la causa dei difetti.