(massima n. 1)
Ai fini della proponibilitą dell'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. in caso di rovina o gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine decennale previsto da tale norma attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'opera.