(massima n. 1)
I gravi difetti che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittimano il committente all'azione di responsabilitą extracontrattuale possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento di essa.