Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5648 del 4 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

I gravi difetti che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittimano il committente all'azione di responsabilitą extracontrattuale possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento di essa.

(massima n. 2)

La qualificazione del vizio come grave ai fini della responsabilitą ex art. 1669 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimitą se adeguatamente motivato.

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