Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28958 del 18 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo l'art. 1669 c.c. prevede una responsabilità decennale dell'appaltatore, ancorando però la relativa azione del committente a precisi termini di decadenza e prescrizione. Non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine di cui all'art. 1669 c.c., dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici.

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