(massima n. 1)
Il diritto dell'assicurato per la responsabilità civile, nel quale l'assicuratore si è surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c., essendo diretto ad ottenere dai terzi corresponsabili dell'evento dannoso l'ammontare del danno corrispondente alla loro parte di responsabilità, e ricollegandosi quindi al regresso previsto dall'art. 2055 c.c., è diverso dal diritto del danneggiato ad essere risarcito, onde la prescrizione di esso non inizia a decorrere dal fatto illecito, secondo la regola posta dall'art. 2947, primo comma c.c., ma dalla proposizione della domanda del danneggiato nei suoi confronti, che è il presupposto perché ogni pretesa dell'assicurato verso il corresponsabile possa, sia pure astrattamente, configurarsi. Ne consegue che, prima di tale momento, non può decorrere neanche la prescrizione del diritto dell'assicuratore che si avvalga della surrogazione ex art. 1916 c.c. in tale diritto dell'assicurato.