(massima n. 1)
Qualora il danno sia liquidato dal giudice in favore del danneggiato in misura maggiore dell'indennitą pagata dall'assicuratore il quale, prima del giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato contro il danneggiante, abbia esercitato nei confronti di quest'ultimo la surrogazione ex art. 1916 c.c. ottenendo il rimborso dell'indennitą, il credito del danneggiato verso il danneggiante si rivela, all'esito del giudizio, ripartito tra l'assicuratore succeduto a titolo particolare nel credito nei limiti dell'indennitą corrisposta ed il danneggiato per la residua parte. Questa ripartizione comporta che ciascuno dei crediti coesistenti č singolarmente rivalutabile per il suo oggetto, con la conseguenza che effettuato dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore il rimborso dell'indennitą pagata, il credito dell'assicuratore medesimo (frazione dell'intero risarcimento) si converte in credito di valuta (estinguendosi contemporaneamente per effetto del pagamento) e non č pił soggetto a rivalutazione; mentre il credito del danneggiato (residuo dell'intero risarcimento) continua ad essere di valore, e soggetto quindi a rivalutazione (sino alla data di liquidazione con provvedimento del giudice, che lo converte in credito di valuta) ma nei limiti del suo oggetto.