(massima n. 1)
In tema di difesa tecnica, l'incompatibilitą prevista dall'art. 106, comma 1, cod. proc. pen. sussiste soltanto ove il contrasto di interessi tra i coimputati sia effettivo, concreto ed attuale, tale cioč da rendere impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, da implicare una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa, e da risultare riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento. (Rigetta, Corte Assise Appello Catania, 28/10/2024)