(massima n. 2)
Per il disposto dell'art. 28 comma 2 legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale (I.N.A.I.L.) che ha corrisposto l'indennizzo all'infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 319/89, agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. Il citato art. 28 non ha abrogato, peraltro, l'ultimo comma dell'art. 1916 c.c., che consente all'Ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio, previsto da detta norma, nei confronti del terzo responsabile. Essendo le due azioni distinte e diversamente disciplinate, l'Ente gestorio che abbia agito nel contempo contro il terzo responsabile ex art. 1916 c.c. e contro la società assicuratrice ex art. 28 legge n. 990/69, ben può rinunciare a quest'ultima azione (nella specie la compagnia era stata posta in liquidazione) e coltivare l'azione contro il solo responsabile del danno.