(massima n. 1)
L'azione dell'Inail per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato o ai suoi superstiti è disciplinata dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, se diretta contro il responsabile dell'evento lesivo che sia anche titolare del rapporto assicurativo, altrimenti è soggetta alla disciplina dell'art. 1916 c.c., in quanto l'istituto non fa valere un diritto nascente da tale rapporto, ma si surroga nelle ragioni del danneggiato, rimanendo cosa esposto alle eccezioni che sarebbero state al medesimo opponibili, ivi compresa — nell'ipotesi di morte dell'assicurato — quella della insussistenza della «vivenza a carico» di costui dei superstiti beneficiari delle prestazioni suddette, con la conseguenza che detta eccezione non è superabile attraverso contrarie attestazioni emergenti dai verbali redatti da funzionari ispettivi dell'ente assicuratore, atteso che gli stessi sono privi, in parte equa, della fede privilegiata attribuita all'atto pubblico (in quanto relativi a circostanze di fatto apprese de relato o dall'esame di documenti) e non idonei neppure a fondare una presunzione semplice, ma semplici elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice ai fini della prova — gravante sull'istituto — della sussistenza del requisito suddetto.