(massima n. 1)
In tema di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 c.c., opera il principio — che impronta anche la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 319 del 1989, 356 del 1991 e 485 del 1991) — secondo il quale l'esercizio della relativa azione non deve sacrificare, oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno, con la conseguenza che non può estendersi anche al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, quale il danno morale patito dal lavoratore — a cagione di un infortunio sul lavoro imputabile a penale responsabilità di terzi — e non compreso nell'indennizzo corrisposto dall'Inail.