(massima n. 1)
Il diritto di surroga dell'ente assicuratore trova limite nell'ammontare della somma che il responsabile deve all'assicurato per danni, sicché detto ente non può chiedere al responsabile del danno le somme erogate al danneggiato, per contratto di natura pubblica o privata, quando esse eccedano l'ammontare del danno liquidato. (Nella specie in base a tale principio, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito di non considerare nella liquidazione della somma dovuta all'Inail, il quale agiva in surroga contro il responsabile di un infortunio mortale, l'importo dell'assegno funerario e dei ratei di rendita già corrisposti, data la ridotta capienza della somma liquidata rispetto alla erogazione dell'Inail).