(massima n. 1)
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. č una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalitą di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa č pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichč l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autoritą giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertą di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.