(massima n. 1)
La volontā delle parti espressa nel verbale di conciliazione giudiziale, inclusa la rinuncia a emolumenti retributivi o indennitari, compresi quelli per lavoro straordinario, č da considerarsi non impugnabile a norma dell'art. 2113, quarto comma, c.c., se tale volontā č chiaramente espressa e comprensibile.