(massima n. 1)
In caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti si applica, ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 3, il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se pił sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtą organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.