(massima n. 1)
In tema di trasferimento di azienda, la revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa cedente, allo svolgimento dell'attività bancaria non incide sul requisito dell'autonomia del compendio aziendale, presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., in quanto l'autorizzazione non è un bene immateriale, né un elemento costitutivo dell'attività economica organizzata, bensì l'esito della verifica preliminare sulla sussistenza di tutte le condizioni tecniche e finanziarie per l'esercizio, da parte di un determinato soggetto, dell'impresa bancaria, come tale insuscettibile di cessione.