(massima n. 1)
L'assicurazione Ģin abbonamentoģ, integra un unico contratto di coordinamento, di natura preliminare, costituito dalla polizza generale e dal quale discende una pluralitā di successivi rapporti assicurativi, indeterminati nelle loro caratteristiche individuali e, tuttavia, determinabili in base ai criteri fissati nel contratto. Ove, poi, il suddetto tipo di assicurazione venga stipulato per conto di terzi, non č necessario, per la sua validitā, che i beneficiari dei singoli rapporti assicurativi siano designati all'atto stesso della stipula, essendo, invece, sufficiente, data la particolare natura del contratto, che in esso siano stati, invece, fissati soltanto i criteri per la loro individuazione. Pertanto, l'assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo per i danni subiti dalle cose assicurate al terzo beneficiario di un contratto di assicurazione in abbonamento, designato, nei modi previsti, dopo la conclusione di tale contratto, puō surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti spettanti al medesimo verso l'autore dei danni.